Il BYOD consente ai dipendenti di utilizzare i propri dispositivi mobili per lo svolgimento dell’attività lavorativa: tuttavia ha dei limiti legati al rispetto della normativa sulla Privacy.
L’evoluzione tecnologica ha portato le aziende a lavorare in modo nuovo e con nuove possibilità per i dipendenti: una di questa è il BYOD. BYOD è l’acronimo di Bring YourOwn Devicee consente ai lavoratori di utilizzare i propri dispositivi mobili per lo svolgimento dell’attività lavorativa, sia in ufficio che da casa. In questo modo i dipendenti sono più autonomi, mentre l’azienda può risparmiare sull’acquisto, la manutenzione e gli aggiornamenti di smartphone e pc aziendali. Se a prima vista questo sistema può risultare piuttosto allettante per le imprese, dall’altro va a scontrarsi con problematiche in ambito normativo, legate a questioni di Privacy e Sicurezza. Infatti, l’attuazione di una policy BYOD richiede alle aziende un’implementazione del livello di sicurezza e protezione dei dati e delle informazioni aziendali e personali.
Infatti, nel momento in cui un’azienda intende attuare una strategia BYOD s’imbatte con quanto stabilito dal GDPR, nello specifico rispetto agli art. 22-32L’impresa è chiamata ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire un livello di Sicurezza adeguato al rischio, che inevitabilmente aumenta considerato il doppio utilizzo. Perciò è fondamentale effettuare un’analisi preventiva in merito all’impatto che l’uso del BYOD sulla Privacy. In secondo luogo, l’azienda dovrà sensibilizzare ed educare i propri lavoratori, circa l’utilizzo dei dispositivi e i pericoli rispetto al trattamento, alla conservazione e allo scambio dei dati aziendali. Inoltre, il regolamento interno rispetto all’uso dei device aziendali dovrà essere ampliato con un’apposita sezione riguardante il BYOD.
L’impresa dovrà provvedere anche alla sicurezza dei dati aziendali attraverso l’installazione di appositi Antivirus, della segregazione tra la sezione adibita all’uso personale da parte del lavoratore e quella adibita allo svolgimento della mansione del lavoratore. Un altro aspetto non trascurabile riguarda l’attività di controllo e monitoraggio da parte del datore di lavoro, circa l’uso del dispositivo mobile. Come per lo smart working, il BYOD si scontra con l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
In questo senso occorrere implementare, sensibilmente, le istruzioni, le procedure ed i processi necessarie all’implementazione del BYOD a salvaguardia dei lavoratori.